In data 15 luglio 2026 sono entrate in vigore, non senza polemiche, nuove norme per regolare il fenomeno della Shrinkflation.
Parliamo, come noto, di una pratica commerciale che trae il proprio nome dall’unione di due vocaboli inglesi: la prima parte deriva dal verbo “to shrink”, vale a dire “restringere”, la seconda parte dal termine “inflation”, vale a dire “inflazione”.
Il fenomeno consiste nella riduzione della quantità del prodotto offerto al pubblico, mantenendone però inalterato il prezzo di vendita.
Si tratta, in buona sostanza, di una forma di inflazione velata, utilizzata dalle aziende per compensare gli aumenti dei costi di produzione senza far scattare incrementi del prezzo al consumatore finale.
In altri termini, ci troviamo dinanzi a una forma di aumento dei prezzi esercitato in modo indiretto, senza farlo comparire sullo scontrino: il consumatore paga la stessa cifra di prima, ma acquista meno prodotto.
La Shrinkflation riguarda categorie di prodotti dalla diffusione particolarmente ampia: tra gli alimentari, bibite, cereali, yogurt, gelati, snack, biscotti, fette biscottate, salse pronte, formaggi e salumi confezionati.
Ma il fenomeno concerne anche il mondo dei prodotti per la casa, come detersivi, deodoranti, carta igienica, nonché della cosmesi e della cura del corpo, come bagnoschiuma, profumi, shampoo, dentifrici.
Al fine di mettere meglio a fuoco la portata delle novità appena entrate in vigore e i motivi delle polemiche che le stanno accompagnando, è opportuno tornare alla legge 16 dicembre 2024, n. 193.
Detto testo normativo, all’articolo 23, comma 1, aveva introdotto nel Codice del Consumo un nuovo articolo 15 bis, che recitava come segue:
“1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantità, tramite l’apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un’etichetta adesiva, della seguente dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”.
2. L’obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato”.
L’Unione Europea, però, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, contestando che l’obbligo di un’etichetta specifica sulla confezione potesse rappresentare un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, imponendo ai produttori costi aggiuntivi per adeguare i propri prodotti al il mercato italiano.
I cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, rispetto alle disposizioni originarie, non sono di poco conto.
Inizialmente erano i produttori, anche per il tramite dei distributori, a dover informare i consumatori, con la dicitura in esame, dell’avvenuta riduzione della quantità, tramite l’apposizione di quella scritta sulla confezione di vendita o con un’etichetta adesiva.
Invece ora i produttori, anche tramite i distributori, devono mettere quella scritta a disposizione dei commercianti: sono questi a doverla veicolare ai clienti, esponendola “nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore”.
Per le vendite online, si specifica che la comunicazione dovrà essere “resa disponibile all’atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l’acquisto siano informati”.
L’obbligo di informazione si applica per un periodo di tre mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato, mentre originariamente il termine era di 6 mesi.
ll Codacons ha contestato le nuove norme, definendole “annacquate e poco incisive”, in quanto lo spostamento dell’informazione dalla confezione ai canali di vendita indebolisce la reale percepibilità del cambiamento da parte dei consumatori.
My two cents sul fenomeno della Shrinkflation: per le aziende, a tutela dei rispettivi Brand, è di fondamentale importanza gestire la pratica in esame in modo che non abbia un impatto negativo sul rapporto fiduciario intercorrente con i consumatori.
La Fiducia, infatti, rappresenta un elemento di vitale importanza nel rapporto tra la Marca e le persone, che in questa nostra epoca trovano in essa “un’amica fidata, con cui si sta volentieri in compagnia, che fa parte del nostro cotè affettivo ed emozionale” (Giampaolo Fabris – Laura Minestroni, Valore e valori della marca, 2004, 80).
La Shrinkflation, da questo punto di vista, rappresenta per le Imprese un fenomeno pericolosamente scivoloso, che può trasformarsi in un’autentica buccia di banana.
Da un lato, infatti, la diminuzione delle quantità di prodotto, mantenendo il prezzo inalterato, comunicata nei modi previsti, pacificamente costituisce una pratica aziendale del tutto lecita.
Dall’altro lato, però, una simile condotta inevitabilmente si presta a essere percepita dai clienti come un’azione poco trasparente, subdola, dal sapore latamente ingannevole e truffaldino.
Appare di fondamentale importanza, dunque, che le Imprese accompagnino eventuali operazioni di Shrinkflation con una Comunicazione franca e convincente.
Perché, scusandomi per citare in modo inelegante un mio saggio, oggi “il Cittadino, così come ripone nell’Impresa e nel suo Marchio una fiducia dalla portata inedita, è pronto a punire con fermezza qualsiasi debolezza o carenza, a vendicarsi in modo esemplare di ogni tradimento” (La Rotta dei Brand, seconda edizione, 2023, 230-231).
Recitava, chiosando queste righe da boomer purosangue, un celebre slogan pubblicitario degli Anni Settanta: “la fiducia è una cosa seria”.
E, aggiungo, una volta persa per i Brand è estremamente difficile riconquistarla.