Green Claim: vicina alla pubblicazione la proposta di direttiva UE sul rafforzamento dei diritti dei consumatori per la transizione verde. Approvato il 17 gennaio scorso il testo finale, si attende ora che concluda la trafila parlamentare il testo dell’altra direttiva, quella che disciplina le asserzioni ambientali esplicite (i green claim veri e propri).
Il Parlamento europeo ha recepito tutti gli emendamenti e approvato – con voto quasi unanime – il testo di
direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione green (
Directive on empowering consumers for the green transition).
Manca un ultimo passaggio formale, del Consiglio europeo, poi la direttiva sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, il ventesimo giorno successivo, acquisirà efficacia.
È il primo dei due testi di legge proposti dalla Commissione UE a contrasto del
greenwashing ad arrivare in dirittura finale.
Dell’altro testo abbiamo già detto nell’
articolo dello scorso 22 dicembre su questa
rubrica. Si tratta della
proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali esplicite (
Direttiva Green Claim), che si rivolge alle imprese – non ai consumatori – e che – molto in sintesi – vieterà l’uso di slogan ed etichette verdi non verificati. Quel testo è ancora in lettura al Parlamento europeo, che ha programmato – a metà febbraio – l’esame da parte delle diverse sotto-commissioni coinvolte dei vari emendamenti proposti (821 per la precisione) e – per marzo – la seduta plenaria per la votazione. Staremo a vedere.
La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori è quindi la prima ad essere adottata.
D’altra parte, è di un anno più anziana (marzo 2022) e non ha incontrato meno resistenze ed emendamenti dell’altra.
La lotta al
greenwashing comincerà quindi dai consumatori, mettendo loro in mano armi nuove per difendersi da qualità
green,
social o di circolarità inesistenti.
La direttiva ci parla di “
empowerment of consumers”.
Personalmente, non sono una grande sostenitrice di nessuno dei due termini. Di
empowerment se ne parla, qui da noi, di solito riferendoci alle questioni di genere, prendendo a prestito un termine che gli inglesi non vogliono usare più (si veda la posizione chiarissima nella
guida sul linguaggio inclusivo di Oxfam) e le condivido. Nel caso della direttiva, però, e in questo caso soltanto, penso sia ben utilizzato: qui il decisore politico rimuove ostacoli e crea strumenti perché i consumatori possano far sentire la propria voce. Al termine consumatori, ecco, preferirei quello di cittadini, o di persone, perché se si tratta di diritti, mi piace che sia riconosciuta sempre la dimensione intera della dignità umana.
Ma veniamo alla direttiva e a cosa ci porterà.
Intanto, questa direttiva è uno strumento che interverrà a modificare due testi di legge già esistenti: la direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali, e la direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.
La nuova direttiva, essenzialmente, introduce nuove figure di condotte ingannevoli con riguardo alla sostenibilità dei prodotti e servizi.
Per “condotte ingannevoli” dobbiamo intendere sia quelle pratiche che inducono o possono indurre il consumatore ad acquistare o non acquistare beni o servizi prendendo una decisione che, altrimenti, non avrebbe preso, sia quelle che possono avere effetti distorsivi della concorrenza tra venditori di prodotti o servizi destinati ai consumatori.
Tra le condotte vietate di primo tipo – cioè quelle che agiscono direttamente sulla scelta del consumatore – la nuova direttiva ne aggiunge due nuove.
Quella che consiste nel rappresentare prestazioni ambientali future di un prodotto o servizio senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente.
E quella che consiste nel pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche considerate pratica comune nel mercato.
La nuova direttiva non si limita a colpire l’inganno sul piano delle qualità ecologiche dei prodotti e servizi: tra le informazioni ingannevoli include tutte quelle relative alla sostenibilità - impatto ambientale, sociale, durabilità e riparabilità dei prodotti e servizi.
Con riguardo alle condotte vietate di secondo tipo – e cioè quelle che distorcono la concorrenza – la nuova direttiva ha la stessa postura e colpisce tutte le pratiche sleali, dal tipico
greenwashing all’esagerazione di qualità di sostenibilità del prodotto. Come, ad esempio, esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione, omettere informazioni sulla durabilità limitata del bene, o dichiarare una durabilità del bene maggiore di quanto sia in realtà, o presentare il prodotto come riparabile quando in realtà non lo è, o, ancora, indurre il consumatore a sostituire un bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.
In altri termini, la direttiva non cerca di colpire il
greenwashing e basta, ma si prepara già a combattere il nuovo
ESG-washing. E, con questo primo passo, mette in campo nuove armi, che affida ai cittadini.
Ma la lotta al
washing si svolgerà su tutti i piani e livelli: è già materia di trasparenza con la nuova rendicontazione di sostenibilità, la Tassonomia delle attività
green, ma anche con gli obblighi di informativa sui prodotti finanziari e gli
stress test delle banche centrali e commerciali.