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I nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione: la tutela dell'ambiente e della biodiversità. E la legittimazione dell'economia circolare.
I nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione: la tutela dell'ambiente e della biodiversità. E la legittimazione dell'economia circolare.
di Stefano Palmisano
18/02/2022
Sinossi
L'inserimento nella Carta costituzionale della tutela ambientale come principio in sé, nonché, insieme alla tutela della salute, come ulteriore limite alla libertà d'iniziativa economica privata, rappresenta la formalizzazione di principi che si erano già ampiamente affermati nell'elaborazione dottrinale e soprattutto nella prassi giurisprudenziale. Esso segna anche un progresso sostanziale dell'apparato di tutela dell'ambiente e della salute contro impostazioni “fondamentalistiche” ad altri beni giuridici che pure godono di riconoscimento e tutela costituzionale, come il paesaggio e la libertà d'iniziativa economica privata. In particolare, sotto il profilo del rapporto con quest'ultima, la riforma costituisce il volano più autorevole verso sistemi economici rispettosi dell'ambiente e della salute: come l'economia circolare.
Indice
1) La riforma
2) La formalizzazione di principi già acquisiti...
3) … e l'avanzamento sostanziale del quadro di tutela: il bilanciamento, difficile ma necessario, con la tutela del paesaggio e con la libertà d'iniziativa economica privata
4) Conclusioni provvisorie
1) La riforma
La Repubblica tutela ufficialmente l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni
; e la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Inoltre, l'iniziativa economia privata, ancorché libera,
trova espressamente i limiti della tutela della salute e dell'ambiente
, oltre a quelli già esistenti dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Per chiudere la rassegna di questi illuminanti principi normativi, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
e ambientali
.
È quanto sancisce la nostra Costituzione dall'8 febbraio scorso, dopo la riforma dei suoi articoli 9 e 41.
2) La formalizzazione di principi già acquisiti...
In realtà,
quegli stessi principi erano già stati recepiti da tempo nel nostro ordinamento
, tanto da essere assurti già, di fatto, al rango di principi costituzionali. La dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza – prima nelle sue frange più avanzate, poi nella sua larghissima maggioranza – li avevano già formulati e applicati negli ultimi decenni.
Questo anche in assenza di formali previsioni sulla tutela dell'ambiente nella Carta del 1948. Ambiente che, anzi, era del tutto assente già sotto il profilo meramente semantico. Ma la cosa è comprensibile; nell'immediato dopoguerra le priorità sociali erano ben altre: la ricostruzione, il lavoro, la produzione, la casa. L'inquinamento sistemico, la perdita di biodiversità, il consumo di suolo, la crisi climatica erano ancora di là da venire. E, comunque, c'era la previsione della tutela del paesaggio, che con l'ambiente aveva molto a che fare e per quell'epoca era già decisamente avanzata.
La tutela ambientale, tuttavia, era presente in nuce nella Costituzione
, data la manifesta fecondità e versatilità della gran parte dei suoi principi fondamentali.
Di conseguenza, qualche decennio dopo l'entrata in vigore della Carta fu enucleato
il diritto all'ambiente salubre elaborando
(soprattutto, ma non solo, da parte della Corte Costituzionale)
in chiave estensiva proprio gli articoli 9 e 41, nonché il 2, 3, 42 e soprattutto 32, quello che afferma l'obbligo in capo alla Repubblica di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
.
Nella struttura dei principi e dei diritti costituzionali, pertanto, la riforma della scorsa settimana potrebbe apparire elemento di mera forma.
3) … e l'avanzamento sostanziale del quadro di tutela:il bilanciamento, difficile ma necessario, con la tutela del paesaggio e con la libertà d'iniziativa economica privata
Ma rimaneggiare una Carta costituzionale non è mai questione di mera forma: perché indica che
nel senso comune della società sottostante sono avvenuti cambiamenti rilevanti
.
Come è successo in questo caso: la sensibilità ambientale, l'attenzione verso la sostenibilità, anche la paura per l'emergenza climatica sono diventate patrimonio comune di una fetta larga – o, comunque, significativa e visibile - della società italiana; possiamo affermare senza timore di retorica che sono divenute, in questa materia, un pezzo della costituzione materiale.
Ma la riforma costituzionale di qualche giorno è un fatto di particolare rilievo non solo per ragioni sociologiche: lo è anche e soprattutto per motivi istituzionali, politici ed economici.
Di due ordini, grosso modo:
1)
l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi diventano beni giuridici di rilievo costituzionale distinti dal paesaggio
. Il che vuol dire che godranno di una tutela autonoma da quest'ultimo. Di più, vuol dire che quando quei beni giuridici dovessero entrare in conflitto tra loro, si dovrebbe procedere a un adeguato e costituzionalmente corretto
bilanciamento dei diritti costituzionali contrapposti
, come avviene per tutti gli altri diritti di pari rango. In sostanza, bisognerà cercare un punto di equilibrio tra le diverse istanze di tutela – paesaggio da una parte, ambiente e clima dall'altra,
anche nell'interesse delle future generazioni
– senza che uno degli interessi in campo possa più vantare “primazie costituzionali”, come poteva accadere quando l'unico bene a godere di espressa menzione e tutela dalla Carta era il paesaggio. Si badi bene:
l'ipotesi di conflitto sopra prospettata
è tutt'altro che teorica, dacché è quello che
accade sempre più spesso nei procedimenti di approvazione degli impianti di energia rinnovabile
.
2) Se, invece, il contrasto si dovesse creare tra
la libertà di iniziativa economica privata
da una parte e la tutela ambientale e\o il fondamentale diritto alla salute dall'altra, la prima
non potrebbe comunque svolgersi in forme tali da costituire danno – o anche pericolo concreto - per la salute o per l'ambiente, come afferma l'art. 41 riformato
. Se ne ricava che l'unica libertà d'impresa che potrà contare sulla tutela costituzionale sarà quella non ostile all'ambiente e la salute. E, in questo senso,
si aprono praterie per l'economia circolare
, che, per definizione, è un modello economico a saldo ambientale attivo, dato che è fondato sui principi non solo di piena sostenibilità e neutralità, ma di vera e propria rigeneratività ecologica.
4) Conclusioni provvisorie
Per concludere,
i nuovi articoli 9 e 41 costituiscono una barriera
difficilmente sormontabile – almeno sulla Carta -
di difesa dell'ambiente, del clima e della salute contro due approcci
che non si fa fatica a definire diversamente
fondamentalistici
.
Da una parte, quello di chi interpreta
il paesaggio come un museo
, per cui ogni intervento umano destinato ad apportare una modifica all'immagine di un territorio è da guardarsi con sospetto, per non dire con ostilità, e quindi sostanzialmente da ostacolare; anche quando sotto il profilo ambientale e climatico l'opera in questione risulti, alla fine, a saldo attivo.
Dall'altra parte, la visione, ma soprattutto la pratica, di tutti coloro per i quali sull'altare continuano a esserci
questa
produzione e
questa
economia
.
Un altare
che troppe volte è risultato
sacrificale
; anzitutto
nei confronti dei due beni che dall'8 febbraio scorso godono di tutela costituzionale: l'ambiente e la salute
.
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Tag:
biodiversità
Costituzione italiana
economia circolare
tutela dell'ambiente
Autori
Stefano Palmisano
Avvocato penalista, divulgatore e formatore. In particolare, si occupa delle norme che regolano i rapporti tra ambiente, cibo e salute.
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