Moda, dal 19 luglio stop alla distruzione degli invenduti nella Ue

di Redazione

30/06/2026

Moda, dal 19 luglio stop alla distruzione degli invenduti nella Ue
Che cosa succede a un capo di abbigliamento che rimane in magazzino, viene restituito dopo un acquisto online o non può più essere venduto? Con l’entrata in applicazione delle nuove disposizioni europee, per le grandi imprese la risposta non potrà più essere automaticamente la distruzione. Il divieto riguarda abbigliamento, accessori e calzature invenduti e rappresenta una delle misure previste dal Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Le aziende di medie dimensioni saranno interessate dal 2030, mentre le micro e piccole imprese sono escluse dall’obbligo.

Secondo le stime della Commissione europea, ogni anno viene distrutto prima dell’utilizzo tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili immessi sul mercato dell’Unione europea. Questa pratica genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂, una quantità vicina alle emissioni nette complessive prodotte dalla Svezia nel 2021. Il fenomeno non riguarda soltanto la merce rimasta sugli scaffali o nei depositi. Una parte degli articoli eliminati proviene anche dai resi dell’e-commerce. La Commissione cita il caso della Germania, dove quasi 20 milioni di prodotti restituiti vengono scartati ogni anno, e quello della Francia, dove il valore degli invenduti distrutti è stimato in circa 630 milioni di euro.

Le nuove disposizioni mirano quindi a ridurre la quantità di prodotti ancora utilizzabili che vengono trasformati prematuramente in rifiuti. Il quadro europeo richiede alle imprese di adottare le misure ragionevolmente necessarie per prevenire la distruzione degli invenduti e indica tra le possibili alternative una migliore gestione delle scorte e dei resi, la rivendita, la donazione, il riutilizzo e la rilavorazione.

Il divieto non è assoluto. Le imprese potranno continuare a distruggere i prodotti nei casi espressamente previsti dalle regole europee, a condizione che la scelta sia giustificata e documentata. Tra le deroghe rientrano gli articoli che presentano rischi per la salute, l’igiene o la sicurezza, quelli danneggiati e non riparabili in modo economicamente sostenibile e i prodotti che non possono essere utilizzati per lo scopo al quale erano destinati. Sono compresi anche gli articoli non vendibili a causa della violazione di diritti di proprietà intellettuale, come i prodotti contraffatti.

La distruzione può essere ammessa anche quando un prodotto non risulta adatto al riutilizzo o alla rilavorazione oppure non viene accettato per la donazione. In quest’ultimo caso, le disposizioni stabiliscono condizioni precise: gli articoli devono essere offerti a soggetti idonei oppure resi disponibili attraverso il sito dell’impresa per un periodo minimo, senza trovare un destinatario. Le deroghe sono state definite per consentire la gestione dei prodotti che non possono essere rimessi in circolazione e, allo stesso tempo, evitare che le eccezioni diventino un modo per aggirare il divieto. Le autorità nazionali saranno incaricate di controllarne l’applicazione.

Accanto al divieto, la disciplina europea introduce obblighi di trasparenza sugli invenduti eliminati come rifiuti. Le grandi imprese devono comunicare ogni anno il numero e il peso dei prodotti scartati, le ragioni dell’eliminazione, il trattamento al quale sono stati destinati e le misure adottate o programmate per prevenire la distruzione. Le informazioni potranno essere pubblicate direttamente sul sito aziendale oppure inserite nella rendicontazione di sostenibilità, indicando chiaramente dove sono disponibili. Il formato comune predisposto dalla Commissione servirà a presentare i dati in modo uniforme e sarà applicabile dal febbraio 2027.

La rendicontazione riguarda i prodotti invenduti consegnati per operazioni di trattamento dei rifiuti, tra cui preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero energetico e smaltimento. Non comprende invece i beni donati, perché in questo caso l’obiettivo non è eliminarli, ma mantenerli in uso. Le imprese dovranno inoltre conservare per cinque anni la documentazione necessaria a dimostrare la consegna e la ricezione dei prodotti scartati. I dati potranno essere verificati dalle autorità nazionali competenti.


Il provvedimento sugli invenduti è una delle prime applicazioni settoriali del nuovo Regolamento europeo sull’ecodesign, entrato in vigore nel 2024. Il quadro normativo punta a migliorare la durata, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti commercializzati nell’Unione europea. Per il comparto della moda, le nuove disposizioni introducono quindi due obblighi distinti: evitare la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti, salvo le deroghe previste, e rendere pubbliche informazioni più dettagliate sui prodotti che vengono comunque eliminati. Quantità, ragioni e destinazioni degli invenduti diventano così elementi soggetti a comunicazione e controllo