Continua il viaggio a puntate di Elisa Geraci alla scoperta della direttiva europea sui Green Claim che, una volta approvata, cambierà (in meglio) la qualità e la responsabilità della comunicazione ambientale delle imprese.
La digressione che stiamo facendo ci offre l’occasione di notare come il tema del greenwashing sia noto e combattuto da tempo (2016, almeno) e come questo sia, fino a oggi, trattato, sul piano legale, tanto dal diritto europeo tanto dal nostro diritto interno, come una modalità di pratica sleale tra imprenditori. Non esiste una disciplina ad hoc. E forse non è necessaria.
Ma soffermiamoci ancora brevemente sul Documento di Orientamento 2016.
Lì, la Commissione precisa che, sulla base delle disposizioni generali della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e in particolare degli articoli 6 e 7 di questa direttiva, le aziende devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore.
Il documento rinvia anche all’articolo 12 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, osservando che questo dispone che le aziende devono avere disponibili le prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronte a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata.
Ecco, nel 2016, si preparava il terreno per l’adozione della direttiva sulle asserzioni ambientali che stiamo esaminando, che, non a caso, è stata presentata dalla Commissione europea all’interno di un pacchetto di disegni di legge per rafforzare la trasparenza del mercato e i consumatori.
Si tratta della proposta di regolamento Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR) sulla eco-progettazione dei prodotti e della proposta di direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde, che contiene anche disposizioni che integrano e modificano proprio la direttiva quadro sulle pratiche concorrenziali sleali del 2005 che il Documento di Orientamento 2016 andava a completare.
Tra queste modifiche, si prevedono una serie di interventi in materia di asserzioni ambientali, tra cui:
1) includere, nell'elenco delle caratteristiche del prodotto che non devono essere ingannevoli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, "impatto ambientale o sociale", "durabilità" e "riparabilità";
2) estendere l'elenco delle azioni da considerare ingannevoli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE, per includere tutte le asserzioni ambientali relative alle “prestazioni ambientali future” che non contengono impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili, e che non sono ancorate a un “sistema di monitoraggio indipendente";
3) includere, nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE, quattro pratiche associate al greenwashing:
· esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
· formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
· formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto;
· presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.
Stiamo comprendendo, in questo modo, quale sia il quadro di riferimento giuridico più alto in cui si inserisce la proposta di direttiva sui green claims. E come questa proposta di direttiva intervenga non a sovrapporsi o sostituire quel quadro, né a scalzare le regolamentazioni settoriali specifiche (abbiamo fatto l’esempio, poco prima, delle etichettature biologiche, il marchio Ecolabel EU, ecc.), che resteranno e continueranno a disciplinare quelle categorie specifiche di prodotti e servizi, ma interviene a fare un’altra cosa: a completare le aree grigie, quelle non regolate, a chiudere il cerchio delle pratiche di greenwashing, per tutti quei claim che oggi vengono utilizzati in un regime di sostanziale “autocertificazione”.
La proposta di direttiva sui green claim affronta i problemi generati da queste dichiarazioni volontarie introducendo, anzitutto, due limiti assoluti su due livelli:
1) il divieto, per le imprese, di utilizzare asserzioni ambientali che non rispettano una serie di requisiti minimi;
2) il divieto di autorizzare, a livello dei Paesi europei, nuovi marchi di sostenibilità che non rispettano requisiti minimi di trasparenza e credibilità.
La proposta di direttiva prevede (articolo 3) che le asserzioni volontarie possano essere adottate solamente a seguito di una verifica, che ne attesti la base scientifica e una serie di requisiti.
Questa attestazione, in particolare, verificherà che il claim volontario:
– sia effettivamente basato su dati scientifici riconosciuti e sulle conoscenze tecniche più avanzate;
– dimostri la rilevanza degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni da un punto di vista del ciclo di vita;
– tenga conto di tutti gli aspetti e gli impatti rilevanti per la valutazione delle prestazioni;
– specifichi se l'asserzione è relativa all'intero prodotto o solo a parti di esso, all'intero ciclo di vita o solo ad alcune fasi, a tutte le attività dell’impresa o solo a una parte di esse;
– dimostri che l'asserzione non è equivalente a quanto già previsto dalla legge;
– fornisca informazioni sul fatto che le prestazioni ambientali del prodotto sono significativamente migliori rispetto alla pratica comune;
– individui se il raggiungimento di un risultato positivo porti a peggioramenti significativi di un altro impatto;
– implichi la segnalazione trasparente delle compensazioni del gas a effetto serra;
– includa informazioni primarie e secondarie precise.
Diversi tipi di asserzioni necessiteranno di diversi gradi di attestazione.
La proposta di direttiva non prescrive un metodo unico né impone una valutazione dell'intero ciclo di vita per ciascun tipo di asserzione.
È stato valutato, nella fase di studio della proposta, se fosse efficiente imporre l’utilizzo del metodo LCA. In particolare, l’UE ha sviluppato una raccolta di best practice, oggi ritenute largamente affidabili e utilizzate in vari metodi di certificazione, note come Organizational Environmental Footprint (OEF) e Product Environmental Footprint (PEF) per calcolare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. È a questi due metodi che si è rivolto lo studio preliminare, che si è concluso con l’escludere di imporre l’obbligo di LCA per tutte le dichiarazioni ambientali, considerando che l’uso delle metodologie PEF / OEF prodotti, non è ancora idoneo a comprendere tutte le categorie di impatto pertinenti per tutti i tipi di prodotti. Ad esempio: per quanto riguarda la pesca in mare, non è possibile verificare su base LCA la sostenibilità dello stock ittico; per quanto riguarda i prodotti alimentari e agricoli, la protezione della biodiversità e della natura a livello di azienda agricola, nonché le diverse pratiche agricole; per quanto riguarda i prodotti tessili, il rilascio di microplastiche. E questo vale anche per molti aspetti della circolarità, come durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale, per i quali anche i metodi dell'impronta ambientale non sono standard adatti.
Per quanto riguarda i claim comparativi, la proposta prescrive (articolo 4) una serie di obblighi aggiuntivi:
- l'uso di informazioni equivalenti per la valutazione degli impatti, degli aspetti o delle prestazioni ambientali dei prodotti a raffronto;
- l'uso di dati generati o ottenuti in modo equivalente per i prodotti o le imprese a raffronto;
- la considerazione delle stesse fasi lungo la catena del valore per i prodotti e le imprese a raffronto, garantendo al contempo che siano considerate le fasi più importanti;
- la considerazione degli stessi impatti, aspetti o prestazioni ambientali per i prodotti e le imprese a raffronto, garantendo al contempo che siano considerati gli impatti, gli aspetti o le prestazioni più significativi;
- l’uso di ipotesi di raffronto coerenti per i prodotti e le imprese raffrontati;
- per le asserzioni comparative sul miglioramento degli impatti (raffronto con una versione precedente del prodotto), l'inclusione di una spiegazione dell'impatto del miglioramento su altri aspetti e impatti, e l'indicazione dell'anno con cui avviene il raffronto.
Per quanto riguarda i claim sul clima basati sulle compensazioni, la proposta richiede (articolo 4) di segnalare chiaramente eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra operate separatamente, specificando se le compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti di emissioni, e garantendo che abbiano un livello elevato di integrità e siano considerate correttamente al fine di rispecchiare in modo coerente e trasparente l'impatto sul clima dichiarato.
Per quanto riguarda la comunicazione dei claim, la proposta di direttiva prevede (articolo 5) che:
- le dichiarazioni riguardino solo quegli impatti, aspetti o prestazioni ambientali che sono stati valutati nel rispetto dei requisiti di attestazione e che sono rilevanti per il relativo prodotto o impresa;
- se del caso, includano le informazioni sull'uso appropriato che i consumatori possono fare del prodotto al fine di ridurre gli impatti ambientali;
- siano sempre corredate delle informazioni che le attestano (comprese le informazioni sul prodotto o sulle attività dell’impresa; gli aspetti, gli impatti o le prestazioni menzionati nell'asserzione; se pertinenti, altre norme internazionali riconosciute; studi e calcoli di riferimento; modalità di realizzazione dei miglioramenti oggetto dell'asserzione; il certificato di conformità e le coordinate del verificatore).
La direttiva impone che nessun claim ambientale sia utilizzato se non ha superato preventivamente la verifica da parte di un soggetto terzo (articolo 10).
Il verificatore – che deve essere ufficialmente accreditato, autonomo e indipendente – rilascerà un attestato di conformità all’impresa, che potrà quindi, solo allora, utilizzare la dichiarazione ambientale. In mancanza, le autorità di controllo nazionali potranno imporre il ritiro e la cancellazione, da ogni spazio comunicativo (siti, etichette, depliant, social network, eccetera) della dichiarazione ambientale (articolo 11).
Si semplifica e si rende così più veloce ed efficace il sistema di controlli e sanzioni: le autorità dovranno semplicemente verificare che l’autorizzazione sia stata rilasciata e, in mancanza, sanzionare l’azienda.
Il meccanismo attuale richiede che siano le autorità giudiziarie a verificare, caso per caso. E questo evidentemente scoraggia le iniziative.
La proposta di direttiva, come abbiamo osservato all’inizio, mira a combattere la proliferazione di marchi ed etichettature ambientali nazionali, per evitare la confusione dei consumatori e anche per evitare che aziende serie, che sostengono alti costi per attestare e certificare le proprie qualità ambientali, si ritrovino a essere comparate dal pubblico dei consumatori con concorrenti che non hanno le medesime caratteristiche, ma possono accedere, magari anche con minori costi, a marchi ed etichette più “accessibili” che possono essere confuse con le certificazioni più severe dei concorrenti.
Per questo, la proposta di direttiva prescrive che:
- eventuali nuovi marchi ambientali autorizzati dalle autorità nazionali rispettino i requisiti previsti per tutti gli altri claim e che siano sottoposti alle medesime verifiche (articolo 7);
- eventuali nuove etichettature ambientali rispettino tutta una serie di requisiti (articolo 8), come
· requisiti di trasparenza e accessibilità delle informazioni sulla proprietà, sull'organo decisionale e sugli obiettivi dell’impresa;
· i criteri alla base dell'assegnazione dei marchi sono sviluppati da esperti e rivisti dai portatori di interessi;
· l'esistenza di un meccanismo di reclamo e risoluzione;
· procedure di gestione della non conformità e possibilità di ritiro o sospensione del marchio in caso di persistente e flagrante non conformità.
A rafforzare quanto sopra, la proposta di direttiva aggiunge due importanti sbarramenti (articolo 8):
- il divieto di istituire nuovi sistemi pubblici nazionali o regionali; e
- una procedura di convalida per i nuovi sistemi istituiti da operatori privati dell'UE e di Paesi terzi, prevedendo che possano essere convalidati solo se dimostrano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale e considerazione degli impatti ambientali, nonché in termini di gruppo di prodotti o settore e capacità di sostenere la transizione verde delle PMI rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali.
I nuovi sistemi pubblici di Paesi terzi che intenderanno operare nel mercato dell'Unione dovranno rispettare le prescrizioni della direttiva e saranno soggetti a notifica e approvazione preventiva della Commissione UE, sempre per garantire che forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, considerazione degli impatti ambientali, gruppi di prodotti o settori.
Questo il contenuto della proposta di direttiva sui green claim, torniamo a soffermarci sugli obiettivi e effetti attesi, per comprendere quale sia la sua effettiva portata.
La nuova disciplina – lo abbiamo visto – si rivolge a tutte le autodichiarazioni volontarie, “autocertificate”; tutti quei claim che possono sottrarsi ai rigorosi disciplinari dei marchi, delle certificazioni, etichettature o vere e proprie norme regolatorie ambientali.
È una rete di sicurezza per consumatori e imprese, contro il greenwashing.
Non modifica le norme settoriali esistenti, o i disciplinari che già conosciamo e che si sono accreditati nel tempo per serietà e autorevolezza. Chiude la strada alla creazione di nuovi marchi ed etichettature private o nazionali che non siano basati su standard scientifici solidi, che non abbiano superato il vaglio di verificatori indipendenti ed accreditati, e sbarra la strada a tutti gli slogan di ecologicità “home made”.
Ed è strategica per le politiche dell’UE perché sostiene e sostanzia le azioni del piano per l’economia circolare, del Green Deal in generale (di cui il primo fa parte), se solo consideriamo che gli obiettivi climatici del Trattato di Parigi sono parte dei Trattati dell’Unione Europea, e quindi norma di rango più alto per tutte le politiche dei Paesi membri e dell’UE, ma sono soprattutto oggetto del Regolamento sul clima, che vincola l’UE e tutti gli Stati a raggiungere determinati obiettivi di riduzione delle emissioni GHG e contenimento delle temperature entro determinate date (a cominciare dall’obiettivo della riduzione del 55% delle emissioni entro il 2035 – oggetto del pacchetto Fit for 55) fino al net zero nel 2050.